Lo statuto

Nuovo Statuto Associazione Consult@noi.


ART. 1 – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – FINALITA’ 
E’ istituita l’Associazione denominata: “Consult@noi” (in prosieguo Associazione) fra le Associazioni di familiari che si occupano di disturbi del comportamento alimentare (D.C.A.). 
La sede dell’Associazione è stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci con delibera assunta con le maggioranze indicate al successivo art. 11 e potrà essere trasferita con le medesime modalità. 
L’Associazione ha durata illimitata. 
L’Associazione
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; 
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse; 
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; 
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Associazioni o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
ART. 2 – ATTIVITA’ 
L'Associazione svolge le seguenti attività: 
- favorire la condivisione di esperienze, progetti, metodologie di lavoro tra le varie associazioni; - progettare e realizzare iniziative comuni di sensibilizzazione e promozione alla salute; - promuovere e sviluppare la rete dell'auto mutuo aiuto; - coordinare e organizzare iniziative ed azioni a livello nazionale ed internazionale; - sviluppare rapporti con le Istituzioni nazionali, regionali e locali, al fine di realizzare, sviluppare e/o migliorare luoghi di cura adeguati in tutto il territorio nazionale; - reperire fondi per iniziative e progetti comuni; - realizzare ed aggiornare la mappatura dei servizi di diagnosi e cura dei DCA presenti sul territorio nazionale; - promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica sui DCA; - realizzare e diffondere materiale informativo e divulgativo sui DCA e sulle attività del volontariato. - promuovere e realizzare iniziative di formazione per operatori e per volontari; - promuovere la trasparenza e l'accessibilità dei servizi. 
A tal fine l’Associazione potrà svolgere in particolare le seguenti attività, che hanno soltanto significato enunciativo e non esaustivo delle attività che in generale potrà essere chiamata a porre in essere: 
promuovere studi, ricerche, sperimentazioni, interventi di documentazione; 
promuovere e mantenere contatti con enti a livello locale, nazionale o internazionale che perseguono scopi connessi, strumentali ed affini a quelli istituzionali dell’Associazione
promuovere, in collaborazione con enti pubblici e privati, la progettazione e la realizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde ed ogni altra manifestazione pubblica mirante alla divulgazione della conoscenza dei disturbi alimentari; 
utilizzare le moderne tecnologie informatiche e digitali per diffondere la conoscenza di tali problematiche; 
svolgere campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui problemi riguardanti i disturbi alimentari; organizzare e partecipare a incontri e manifestazioni di carattere socio-culturale; 
promuovere e gestire interventi di formazione e aggiornamento, nonché studi, ricerche, sperimentazioni, interventi di documentazione aventi ad oggetto tematiche socio-culturali; 
stipulare convenzioni con Istituti pubblici e privati per facilitare e migliorare l’organizzazione di meeting, eventi socio-culturali; 
ricevere contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni di qualsiasi natura, sia da enti statali e locali sia da persone fisiche e giuridiche, direttamente connessi e finalizzati alla realizzazione degli interventi e delle attività sopra descritte; 
usare, come mezzo utile alla diffusione della conoscenza e dell’informazione su tali eventi, l’attività editoriale. 
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l’Associazione potrà organizzare, occasionalmente e nei limiti previsti dalle leggi in materia, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, rievocazioni o compagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività direttamente connesse o strumentali al conseguimento dei propri fini istituzionali necessarie o utili per un migliore conseguimento del proprio oggetto. Potrà inoltre sostenere iniziative o programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell’Associazione
Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente dell’opera volontaria e gratuita dei propri associati. Tuttavia, l’Associazione potrà anche avvalersi dell’opera di consulenze e servizi esterni, regolarmente remunerata. 
L’Associazione è laica, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro ed è retta e regolata dagli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile, oltre che dalle norme del presente statuto. 
ART. 3 – ASSOCIATE 
Sono Associate, definite anche semplicemente Soci, dell’Associazione le Associazioni di volontariato che aderendo si impegnano a rispettare e condividere le finalità descritte all'art. 1 del presente Statuto. 
Possono fare parte dell’Associazione soltanto le associazioni che soddisfano i seguenti requisiti: 
- l’associazione deve avere, nella maggioranza dei propri associati, persone che hanno sofferto o soffrono di un DCA, loro familiari e/o persone vicine al problema; 
- l'associazione non deve avere, all'interno dei propri organi direttivi, professionisti afferenti a strutture di cura dei DCA pubbliche o private salvo che non siano direttamente interessate dal disagio. 
ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte delle associazioni interessate di cui all’art. 3. 
Il Comitato direttivo cura l'annotazione nel libro dei Soci dei nuovi aderenti dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea. 
Sull'eventuale opposizione alla reiezione di domande, che deve essere sempre motivata, si pronuncia l'Assemblea a maggioranza assoluta dei Soci presenti. 
La qualità di Associate alla Consulta si perde: 
- per recesso; 
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito; 
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari. 
L'esclusione di una Associata è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei Soci presenti su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all’Associata gli addebiti che le vengono mossi, consentendo facoltà di replica. 
Il recesso deve essere comunicato in forma scritta al Comitato direttivo. 
L’Associata receduta, decaduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ed è obbligata al versamento della quota dell’anno in corso. 
ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI 
Le associazioni aderenti sono obbligate: 
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Consulta; 
b) a versare la quota associativa annuale; 
c) a prestare la propria opera a favore della Consulta in modo spontaneo e gratuito. 
Le associazioni aderenti hanno diritto: 
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
b) a partecipare ai gruppi di lavoro e/o alle commissioni tematiche eventualmente costituite; 
c) ad accedere alle cariche associative, con i limiti previsti dal successivo art. 5 del presente Statuto; 
d) di prendere visione di tutti gli atti deliberativi dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. 
ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
Sono organi dell'Associazione: l’Assemblea, il Comitato direttivo, il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. 
Fanno parte dell'Assemblea soltanto i rappresentanti delle associazioni aderenti designati da quest’ultime. 
Per rappresentante si intende il legale rappresentante oppure un referente appositamente designato dall’Associata di volta in volta o per un periodo di tempo determinato. 
Il Comitato direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall’assemblea ed è composto secondo le modalità di cui al successivo art. 15. 
ART. 7 – DURATA E RINNOVO DEGLI ORGANI 
Il Presidente ed i membri del comitato direttivo durano in carica per tre anni e la durata dell’incarico può essere temporaneamente prorogata per consentire le procedure di rinnovo, in ogni caso per non più di 6 mesi. 
Il Presidente e ciascun membro del comitato direttivo decadono automaticamente dalla carica assunta qualora non rappresentino più l’associazione aderente all'Associazione. 
ART. 8 – COMMISSIONI TEMATICHE E GRUPPI DI LAVORO 
All'interno dell'Associazione possono essere costituite commissioni tematiche e/o gruppi di lavoro. 
Possono fare parte delle commissioni tematiche e dei gruppi di lavoro tutte le associazioni aderenti ed anche estranee all’Associazione ma ritenute idonee e qualificate. 
ART. 9 – TERMINE, DIMISSIONI E DECADENZA DEI MEMBRI 
Il mandato dei membri dell’assemblea ha termine: 
a) alla scadenza del mandato, così come indicato all'art. 7; 
b) per dimissioni dell’interessato che vanno comunicate per iscritto al Presidente dell’Associazione e alla propria associazione; 
c) in seguito a tre assenze non giustificate e consecutive alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato direttivo. 
ART. 10 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO 
L’Assemblea delle Associate è composta da: 
a) il Presidente dell’Associazione
b) un rappresentante per ciascuna associazione aderente che rispetti i requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto, designato dall’associazione aderente sia di volta in volta che in modo continuativo. 
Ogni Associata può farsi rappresentare da un’altra mediante delega scritta che verrà conservata agli atti sociali. 
Ogni Associata non potrà rappresentare più di tre Associate. 
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. 
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione a ciò delegata dalle associazioni aderenti, salvo diversa designazione da parte degli intervenuti in caso di assenza del Presidente. 
Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare dal verbale redatto da un Segretario nominato dagli intervenuti. 
ART. 11 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA 
E’ compito dell’assemblea ordinaria: 
a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione
b) eleggere i membri del Comitato direttivo; 
c) nominare il Tesoriere su proposta del Presidente e/o del Comitato direttivo; 
d) fornire le linee di indirizzo in merito alla programmazione delle attività; 
e) esprimere il proprio parere sul lavoro svolto da eventuali commissioni tematiche e/o gruppi di lavoro; 
f) approvare le iniziative proposte dai singoli membri e dalle commissioni tematiche e/o gruppi di lavoro; 
g) deliberare sul bilancio predisposto dal Comitato direttivo. 
E’ compito dell’assemblea straordinaria approvare le modifiche dello statuto dell’Associazione. 
ART. 12 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI 
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di tanti membri che rappresentino almeno il 50% più uno degli aventi diritto. 
In seconda convocazione e successive l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero di partecipanti e delibera sugli oggetti che l’assemblea avrebbe dovuto trattare nella prima convocazione con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto presenti. 
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione e successive, con la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 
Per modificare lo statuto è in ogni caso necessaria la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto e la delibera con voto favorevole di almeno i 2/3 dei votanti. 
ART. 13 – CONVOCAZIONE 
L’assemblea è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente dell’Associazione o, in caso di loro assenza, da una qualsiasi delle Associate mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’elenco delle materie da trattare, spedito alle Associate e da esse ricevuto almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. 
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione purché con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. 
Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta o non risulti legalmente costituita. 
La mancata partecipazione deve essere comunicata al Presidente dell’Associazione entro il giorno precedente la riunione. 
E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con interventi dei partecipanti dislocati in luoghi differenti, contigui o distanti purché collegati con mezzi audio o video. 
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questo, dal legale rappresentante più anziano presente. 
ART. 14 – ASSEMBLEA TENUTA PER CORRISPONDENZA – SUO SVOLGIMENTO A discrezione del Presidente e/o Vicepresidente e/o Comitato direttivo, si può tenere l’assemblea per corrispondenza. L’ordine del giorno non può essere composto da più di due argomenti. 
Il soggetto che la convoca invia una lettera ordinaria oppure un fax oppure un messaggio di posta elettronica con l’indicazione dell’argomento/i su cui le Associate devono deliberare con una illustrazione dettagliata dell’argomento/i su cui deliberare. La risposta dovrà essere esclusivamente di approvazione o non approvazione. Non potranno essere formulate risposte condizionate. Prima di esprimere il voto per corrispondenza potranno essere assunte tutte le informazioni del caso da chi ha convocato l’Assemblea. L’esito della votazione dovrà essere portato a conoscenza di tutte le Associate. 
ART. 15 – IL COMITATO DIRETTIVO 
Il Comitato direttivo è composto da: 
a) Il Presidente dell’Associazione che dovrà essere obbligatoriamente il legale rappresentate dell’Associazione aderente eletto dall’assemblea
b) il Vicepresidente dell’Associazione
c) i rappresentanti di cinque Associate elette dell’assemblea. 
Per rappresentante dell’Associata aderente si intende il suo legale rappresentante oppure un suo referente appositamente designato per un periodo di tempo determinato o per tutta la durata del Comitato. 
Quando il Comitato si riunisce viene nominato un Segretario anche estraneo al Comitato che però, in questo caso, non ha diritto di voto. 
ART. 16 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO E’ compito del Comitato direttivo deliberare su: a) l’attività dell'Associazione; b) la predisposizione del bilancio; c) le domande di nuove adesioni; d) gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea; e) la convocazione di persone esterne all'Associazione esperte nelle materie poste all’ordine del giorno della seduta dell’assemblea; f) la quota annuale di partecipazione all'Associazione
ART. 17 – TERMINE, DIMISSIONI E DECADENZA DEI MEMBRI 
Il mandato dei membri del Comitato direttivo ha termine: 
a) alla scadenza del mandato, così come indicato all'art. 7; 
b) per dimissioni dell’interessato o dell’Associata che vanno comunicate per iscritto al Presidente dell’Associazione e alla propria associazione; 
c) in seguito a tre assenze non giustificate e consecutive alle riunioni del Comitato direttivo. 
In caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri del Comitato gli altri provvederanno a sostituirlo per cooptazione ed il nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato. 
In caso di dimissioni o decadenza di più della metà dei membri il Comitato si intende interamente decaduto e su iniziativa di uno qualsiasi dei membri dovrà essere convocata l’assemblea per la nomina del nuovo Comitato. 
ART. 18 – CONVOCAZIONE E QUORUM DELIBERATIVI Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’elenco delle materie da trattare, spedito ai membri almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione purché con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. La mancata partecipazione deve essere comunicata al Presidente dell’assemblea entro il giorno precedente la riunione. E' possibile tenere le riunioni del Comitato direttivo con interventi dei partecipanti dislocati in luoghi differenti, contigui o distanti purché 
collegati con mezzi audio o video. Se per due volte consecutive il Comitato direttivo non può costituirsi per mancanza del numero legale, tutti i componenti del Comitato decadono e su iniziativa di uno qualsiasi dei membri o di una qualsiasi delle Associate deve essere convocata l’assemblea per la nuova nomina. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi membri. 
In caso di assemblea tenuta per corrispondenza, le risposte delle associate sulla deliberazione proposta, dovranno pervenire entro giorni tre; la mancata risposta avrà validità di silenzio assenso. 
ART. 19 – RIUNIONE TENUTA PER CORRISPONDENZA – SUO SVOLGIMENTO 
Quando emerge la necessità di deliberare su questioni urgenti, a discrezione del Presidente e/o Vicepresidente si può tenere la riunione del Comitato direttivo per corrispondenza. 
L’ordine del giorno non può essere composto da più di due argomenti. 
Il soggetto che convoca invia una lettera ordinaria oppure un fax oppure un messaggio di posta elettronica con l’indicazione dell’argomento/i su cui i membri del Comitato direttivo devono deliberare con una illustrazione dettagliata dell’argomento/i su cui deliberare. 
La riunione si intenderà valida se almeno la metà più uno dei membri avrà confermato per scritto (in qualsiasi forma) la ricezione dell’avviso di convocazione. 
Ogni componente del Comitato avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione dell’avviso per rispondere. La risposta dovrà essere esclusivamente di approvazione o non approvazione. Non potranno essere formulate risposte condizionate. 
L’esito della votazione dovrà essere portato a conoscenza di tutti i membri del Comitato. 
ART. 20 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE 
Sono eletti dall’assemblea tra i legali rappresentanti delle Associate. 
La elezione è fatta a scrutinio segreto o palese secondo le indicazioni dell’assemblea che deve eleggerli. 
Il Presidente dell’Associazione è Presidente di diritto del Comitato direttivo. 
ART. 21 – COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE 
Il Presidente ed il Vicepresidente in caso di sua assenza temporanea, hanno il compito di presiedere il Comitato direttivo. 
Hanno la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 
Il Presidente e/o il Vicepresidente curano l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. 
ART. 22 – IL TESORIERE 
Può essere nominato anche tra soggetti estranei all’Associazione
Ha la funzione di ausilio e assistenza del Presidente, del Vicepresidente e del Comitato direttivo. 
Se ciò è ritenuto opportuno partecipa alle Assemblee e alle riunioni del Comitato direttivo ma non ha diritto di voto a meno che la sua funzione non sia svolta da uno dei legali rappresentanti delle Associate. 
Opera sotto il diretto controllo e coordinamento del Presidente e/o del Vicepresidente. 
Se la funzione è svolta da un estraneo all’Associazione può ricevere un compenso per l’opera svolta che è a carico dell’Associazione medesima. 
ART. 23 – GRATUITA’ DELLE CARICHE E RIMBORSI SPESE 
Tutte le cariche ricoperte all’interno dell’Associazione sono gratuite fatta eccezione per la funzione di Tesoriere quando è svolta da un soggetto estraneo all'Associazione. 
Spetta soltanto il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate per l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 16. 
ART. 24 - COLLEGIO DISCIPLINARE 
Qualunque infrazione compiuta da una Associata e/o da uno dei membri del Comitato direttivo sarà devoluta ad un Collegio disciplinare composto dai rappresentanti di tre Associate che sarà nominato dall’Assemblea su iniziativa di chiunque ne abbia interesse. 
Il Collegio disciplinare si riunirà entro trenta giorni dalla nomina e delibererà sulle iniziative da prendere nei confronti dell’Associata o del membro del Comitato direttivo interessato. Le iniziative saranno indicate al Comitato direttivo che dovrà porle in atto. 
In qualunque caso in cui non sia possibile investire il Comitato direttivo dei provvedimenti da assumere a questi si sostituirà l’Assemblea appositamente convocata. 
Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra Organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti. 
Al Collegio disciplinare sono devolute anche le controversie che dovessere insorgere fra Associate e/o fra gli Organi dell’Associazione e le Associate. 
ART. 25 – RISORSE FINANZIARIE 
L’Associazione trae le risorse finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: 
a) contributi delle associazioni aderenti; 
b) contributi da privati; 
c) contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche; 
d) donazioni e lasciti testamentari; 
e) rimborsi derivanti da convenzioni; 
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; 
g) fondi pubblici o privati accessibili mediante bandi di concorso. 
L’esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno dell’anno successivo. 
ART. 26 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e poste di patrimonio durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
ART. 27 – SCIOGLIMENTO 
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato con voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto in qualsiasi momento con delibera dell’assemblea in sede straordinaria appositamente convocata. In tal caso il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto a finalità di utilità sociale. 
ART. 28 – PUBBLICITA’ E VERBALE DELLE RIUNIONI 
Le sedute dell’assemblea e del Comitato direttivo non sono pubbliche. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale da parte del Segretario. 
Il verbale non è necessario quando le assemblee o le riunioni si tengono per corrispondenza o viene redatto da un Notaio. 
ART. 29 – RINVIO A NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla norme del codice civile i legge vigenti in materia di associazioni.